|
Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e
della Logistica 00198 Roma - via Panama 62 - tel. 068559151-3337909556 - fax 06/8415576 e-mail: |
Roma, 26 marzo 2015
Circolare n. 56/2015
Oggetto: Tributi – Tfr anticipato
in busta paga - Quota Integrativa della
Retribuzione (Qu.I.R) - DPCM
20.2.2015, n.29, su G.U. n.65 del 19.3.2015 – Accordo ABI-MEF-MLPS del 20.3.2015.
Diventa operativa l’anticipazione
del trattamento di fine rapporto in busta paga, il nuovo istituto denominato Quota Integrativa della Retribuzione (Qu.I.R.), introdotto con l’ultima legge di Stabilità in
via sperimentale da marzo 2015 a giugno 2018 di cui possono usufruire i
lavoratori dipendenti con un rapporto di lavoro in essere da almeno 6 mesi
(Legge n.190/2014 art.1 commi 26-34).
Com’è noto, per le
imprese che occupavano oltre 50 dipendenti nel 2006, ovvero per quelle che
hanno iniziato l’attività dopo l’1 gennaio 2007 con un numero di dipendenti
superiore a 50, questo nuovo istituto non comporta particolari aggravi
finanziari, giacché quelle imprese dovevano già destinare il Tfr ad un Fondo di
previdenza complementare, ovvero al Fondo Tesoreria dell’Inps.
Viceversa, per le
imprese con meno di 50 dipendenti l’aggravio finanziario può essere rilevante e
per tale motivo è stata prevista la possibilità a loro favore di chiedere un
finanziamento agevolato al tasso pari al massimo a quello previsto per la
rivalutazione del Tfr. L’ABI, l’associazione bancaria italiana, il Ministero
dell’Economia e delle Finanze e il Ministero del Lavoro hanno siglato un
apposito accordo quadro. Tuttavia dal finanziamento agevolato restano escluse
quelle imprese che oggi occupano oltre 50 dipendenti, ma non superavano quel
limite nel 2006 e dunque non avevano l’obbligo di trasferire il Tfr fuori
dall’azienda.
Il nuovo istituto non
si applica alle imprese che si trovino in periodi anomali di attività (imprese
in procedura concorsuale, in stato fallimentare), così come non si applica alle
imprese autorizzate alla Cassa integrazione straordinaria e in deroga
(relativamente ai lavoratori occupati nelle unità produttive interessate da
quegli interventi).
Procedura di
richiesta:
I lavoratori interessati alla corresponsione del Tfr in busta paga devono
consegnare al datore di lavoro il modello di richiesta allegato al
provvedimento in esame sapendo che l’opzione è vincolante fino al giugno 2018.
Per il momento le imprese devono limitarsi a raccogliere le richieste in quanto
l’Inps non ha ancora fornito le istruzioni per la loro trasmissione
all’Istituto stesso. Non possono esercitare l’opzione i dipendenti che hanno
vincolato o ceduto il Tfr a garanzia di contratti di prestito. Il datore di
lavoro non deve peraltro controllare alcunché, ma deve limitarsi ad accettare
la richiesta rilasciandone ricevuta (tramite controfirma di una copia della
richiesta, ovvero tramite l’attestazione di ricevimento in formato elettronico
della richiesta stessa).
L’anticipazione in
busta paga:
L’anticipazione in busta paga decorre dal mese successivo a quello di
presentazione della richiesta del lavoratore (ad es. un lavoratore che opti per
la Quir nel mese di giugno 2015 riceverà il relativo ammontare
a decorrere dalla busta paga di luglio). Nel caso di imprese che accedano al
finanziamento agevolato la decorrenza della Quir per
il lavoratore è sempre il terzo mese successivo a quello di presentazione della
richiesta. La quota di Tfr va determinata mensilmente, al netto del contributo
dovuto al fondo di garanzia costituito presso l’Inps pari allo 0,50 per cento.
L’ammontare va escluso dalla base imponibile previdenziale e assoggettato a
tassazione Irpef ordinaria. Esso non rileva ai fini della verifica dei limiti
di reddito per la corresponsione del bonus fiscale di cui all’articolo 13 comma
1bis del TUIR (cd bonus 80 euro). Inoltre il Tfr
anticipato in busta paga non rileva ai fini della determinazione dell’aliquota
di imposta per la tassazione separata del restante Tfr. Da notare che, rispetto
alla tassazione separata di cui gode il Tfr erogato a fine rapporto, la Quir subisce la tassazione ordinaria che è più sfavorevole
per i lavoratori.
Il Tfr già destinato
alla previdenza complementare: La Quir può essere richiesta anche qualora il Tfr stesso sia
stato già destinato ad una forma di previdenza complementare. In tal caso per
tutto il periodo di anticipazione del Tfr in busta paga, la forma pensionistica
complementare non è incrementata con il Tfr ma permane sulla base della
posizione già maturata dal lavoratore, nonché sulla base della eventuale
contribuzione a suo carico o a carico del datore di lavoro. Ad esempio per i
lavoratori iscritti al Previlog, il Fondo previdenziale
pensionistico per i lavoratori della logistica (www.previlog.it), la richiesta
della Quir non fa venir meno l’obbligo di versare al
Fondo stesso la quota contributiva del lavoratore e quella dell’azienda (pari
quest’ultima all’1 per cento della retribuzione mensile).
Finanziamento
agevolato:
Le imprese che occupino meno di 50 dipendenti e non siano obbligate a versare
il Tfr al Fondo di Tesoreria dell’Inps possono accedere ad un finanziamento
agevolato assistito dalla garanzia di un Fondo appositamente istituito presso
l’Inps e della controgaranzia dello Stato stesso. L’elenco delle banche che
offrono questo finanziamento sarà reso disponibile sul sito dell’Abi
(www.abi.it); come già detto le imprese che decidono di
accedere al finanziamento agevolato hanno più tempo per erogare la Quir ai lavoratori che la richiedono. In particolare nel
caso l’impresa faccia subito la richiesta di finanziamento, la prima
disponibilità finanziaria sarà a partire dall’1 giugno prossimo. L’impresa
dovrà seguire le istruzioni della banca per accedere al finanziamento e dovrà
seguire le istruzioni che fornirà l’Inps per assicurare il totale coordinamento
e la piena trasparenza relativamente alle quote di Tfr che la banca anticiperà mese
per mese all’azienda. L’azienda non può infatti in nessun caso utilizzare le
somme anticipate dalla banca per scopi diversi dall’erogazione della Quir. Il tasso di interesse applicabile all’operazione di
finanziamento non potrà superare il tasso di rivalutazione della Quir periodicamente comunicato dall’Inps. La banca non può
applicare nessun onere accessorio (tranne eventuali recuperi di spesa relativi
a oneri fiscali e notarili riferibili all’intero svolgimento del rapporto). Inoltre,
ai fini dell’accoglimento della richiesta di finanziamento presentata
dall’impresa, la banca non può effettuare alcuna valutazione di merito
creditizio sul richiedente. Il finanziamento dovrà essere rimborsato
dall’impresa in un’unica soluzione alla data del 30 ottobre 2018.
Si fa
riserva di tornare sull’argomento non appena saranno disponibili le istruzioni
dell’Inps.
Daniela Dringoli |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.2/2015 |
Responsabile di Area |
Allegati tre: |
|
- DPCM 20.2.2015, n.29 |
|
D/d |
© CONFETRA – La riproduzione totale
o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla
Confetra. |